Art. 5
Informazioni da fornite a cura degli organismi ADR
In vigore dal 1 lug 2015
Informazioni da fornite a cura degli organismi ADR
1. Gli organismi ADR che hanno ricevuto un reclamo presentato tramite la piattaforma ODR e che hanno accettato di trattare una controversia trasmettono senza indugio alla piattaforma ODR, al momento del ricevimento del fascicolo completo del reclamo relativo a tale controversia, la data di ricezione del fascicolo completo del reclamo e l'oggetto della controversia.
2. La data di ricevimento del fascicolo completo del reclamo segna l'inizio del periodo di 90 giorni di calendario di cui all', lettera e), della direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2).
3. Gli organismi ADR che hanno ricevuto un reclamo presentato tramite la piattaforma e che rifiutano di trattare una controversia trasmettono senza indugio il rifiuto alla piattaforma ODR dopo aver preso tale decisione conformemente all', paragrafo 4, della direttiva 2013/11/UE.
4. Alla chiusura della controversia gli organismi ADR che hanno ricevuto un reclamo presentato tramite la piattaforma ODR trasmettono senza indugio alla piattaforma ODR la data della chiusura della procedura ADR nonché il suo esito. Ciò comprende la situazione in cui entrambe o una delle parti si siano ritirate dalla procedura conformemente all', paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2013/11/UE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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