Art. 3

Informazioni alla parte convenuta

In vigore dal 1 lug 2015
Informazioni alla parte convenuta All'atto del ricevimento del modulo elettronico di reclamo debitamente compilato, la piattaforma ODR trasmette un messaggio elettronico standard all'indirizzo elettronico della parte convenuta indicato dalla parte ricorrente nel modulo di reclamo elettronico, che la informa del reclamo presentato nei suoi confronti e rende accessibili le informazioni, a norma dell', paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 524/2013.
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Informazioni alla parte convenuta (Art. 3 Regolamento (UE) 2015/1051) — Testo vigente | Portale Normativo