Art. 4
Individuazione dell'organismo di risoluzione alternativa delle controversie (ADR)
In vigore dal 1 lug 2015
Individuazione dell'organismo di risoluzione alternativa delle controversie (ADR)
1. Qualora nel modulo di reclamo elettronico non venga indicato alcun organismo ADR competente, la piattaforma ODR propone alla parte convenuta un elenco indicativo di organismi ADR per facilitare l'individuazione di quello competente. L'elenco è compilato sulla base dei criteri seguenti:
a)
l'indirizzo geografico delle parti nella controversia fornito nel modulo di reclamo elettronico conformemente all'allegato del regolamento (UE) n. 524/2013; e
b)
il settore oggetto della controversia.
2. Le parti possono accedere in qualsiasi momento all'elenco di tutti gli organismi ADR registrati nella piattaforma ODR a norma dell', paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 524/2013. Un dispositivo di ricerca, proposto dalla piattaforma ODR, facilita alle parti l'individuazione dell'organismo ADR competente a trattare la loro controversia tra tutti gli organismi ADR registrati nella piattaforma ODR.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2015:1051:oj#art-4