Art. 6

Conclusione di determinate controversie e soppressione dei dati personali

In vigore dal 1 lug 2015
Conclusione di determinate controversie e soppressione dei dati personali 1.   Una controversia presentata tramite la piattaforma ODR non riceve ulteriore trattamento, in particolare se: a) la parte convenuta dichiara di non voler avvalersi di un organismo ADR; b) le parti non riescono a trovare un accordo su un organismo ADR che tratti il loro caso entro 30 giorni di calendario dalla trasmissione del modulo di reclamo elettronico; c) l'organismo ADR concordato dalle parti rifiuta di trattare la controversia; e deve essere considerata conclusa. La data in cui si verifica una delle fattispecie di cui alle lettere da a) a c) è la data di conclusione della rispettiva controversia. 2.   I dati personali relativi alla controversia di cui alle lettere da (a) a (c) del paragrafo 1 sono soppressi dalla piattaforma entro sei mesi dalla sua conclusione.
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Conclusione di determinate controversie e soppressione dei dati personali (Art. 6 Regolamento (UE) 2015/1051) — Testo vigente | Portale Normativo