Art. 6
Conclusione di determinate controversie e soppressione dei dati personali
In vigore dal 1 lug 2015
Conclusione di determinate controversie e soppressione dei dati personali
1. Una controversia presentata tramite la piattaforma ODR non riceve ulteriore trattamento, in particolare se:
a)
la parte convenuta dichiara di non voler avvalersi di un organismo ADR;
b)
le parti non riescono a trovare un accordo su un organismo ADR che tratti il loro caso entro 30 giorni di calendario dalla trasmissione del modulo di reclamo elettronico;
c)
l'organismo ADR concordato dalle parti rifiuta di trattare la controversia;
e deve essere considerata conclusa. La data in cui si verifica una delle fattispecie di cui alle lettere da a) a c) è la data di conclusione della rispettiva controversia.
2. I dati personali relativi alla controversia di cui alle lettere da (a) a (c) del paragrafo 1 sono soppressi dalla piattaforma entro sei mesi dalla sua conclusione.
Storico versioni
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