Art. 7
Comunicazione elettronica dell'elenco degli organismi ADR
In vigore dal 1 lug 2015
Comunicazione elettronica dell'elenco degli organismi ADR
1. Le autorità competenti ai sensi dell', paragrafo 1, punto i), della direttiva 2013/11/UE utilizzano un modulo elettronico standard fornito dalla Commissione per comunicare l'elenco degli organismi ADR di cui all'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 2013/11/UE.
2. Il modulo elettronico standard completo contiene le informazioni di cui all'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 2013/11/UE, e le informazioni sulla durata media della procedura ADR di cui all', paragrafo 5, lettera d), del regolamento (UE) n. 524/2013 e all'articolo 19, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2013/11/UE.
Storico versioni
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