Art. 88

Elaborazione e successiva modifica dei moduli uniformi

In vigore dal 20 mag 2015
Elaborazione e successiva modifica dei moduli uniformi La Commissione adotta atti di esecuzione intesi a elaborare e, se necessario, modificare i moduli di cui all', paragrafo 4, agli e all', paragrafo 2. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all', paragrafo 2.
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Elaborazione e successiva modifica dei moduli uniformi (Art. 88 Regolamento (UE) 2015/848) — Testo vigente | Portale Normativo