Art. 87

Interconnessione dei registri

In vigore dal 20 mag 2015
Interconnessione dei registri La Commissione adotta atti di esecuzione che creano l'interconnessione dei registri fallimentari di cui all'. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 3.
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Interconnessione dei registri (Art. 87 Regolamento (UE) 2015/848) — Testo vigente | Portale Normativo