Art. 25
Interconnessione dei registri fallimentari
In vigore dal 20 mag 2015
Interconnessione dei registri fallimentari
1. La Commissione crea, mediante atti di esecuzione, un sistema decentrato di interconnessione dei registri fallimentari. Tale sistema si compone dei registri fallimentari e del portale europeo della giustizia elettronica, che funge da punto di accesso elettronico centrale del pubblico alle informazioni nel sistema. Al fine di rendere accessibili le informazioni obbligatorie e altri documenti o informazioni inclusi nei registri fallimentari che gli Stati membri scelgono di mettere a disposizione attraverso il portale europeo della giustizia elettronica, il sistema fornisce un servizio di ricerca in tutte le lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione.
2. Entro il 26 giugno 2019 la Commissione adotta mediante atti di esecuzione, conformemente alla procedura di cui all':
a)
le specifiche tecniche che definiscono i metodi elettronici di comunicazione e scambio d'informazioni sulla base delle specifiche di interfaccia definite per il sistema di interconnessione dei registri fallimentari;
b)
le misure tecniche che garantiscono gli standard minimi di sicurezza delle tecnologie dell'informazione per la comunicazione e la distribuzione delle informazioni all'interno del sistema di interconnessione dei registri fallimentari;
c)
i criteri minimi per il servizio di ricerca fornito dal portale europeo della giustizia elettronica sulla base delle informazioni di cui all';
d)
i criteri minimi per la presentazione dei risultati della ricerca sulla base delle informazioni di cui all';
e)
le modalità e le condizioni tecniche di disponibilità dei servizi forniti dal sistema di interconnessione, e
f)
un glossario contenente una spiegazione semplificata delle procedure d'insolvenza nazionali elencate nell'allegato A.
Storico versioni
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