Art. 26
Costi di creazione e interconnessione dei registri fallimentari
In vigore dal 20 mag 2015
Costi di creazione e interconnessione dei registri fallimentari
1. I costi di creazione, manutenzione e futuro sviluppo del sistema di interconnessione dei registri fallimentari sono a carico del bilancio generale dell'Unione.
2. Ciascuno Stato membro provvede ai costi di creazione e adattamento per l'interoperabilità dei propri registri fallimentari nazionali con il portale europeo della giustizia elettronica e ai costi di gestione, operatività e tenuta di tali registri. Tale disposizione non osta alla possibilità di richiedere sovvenzioni per sostenere queste attività nell'ambito dei programmi finanziari dell'Unione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2015:848:oj#art-26