Art. 27

Condizioni di accesso alle informazioni attraverso il sistema di interconnessione

In vigore dal 20 mag 2015
Condizioni di accesso alle informazioni attraverso il sistema di interconnessione 1.   Gli Stati membri assicurano che le informazioni obbligatorie di cui all', paragrafo 2, lettere da a) a j), siano accessibili gratuitamente attraverso il sistema dell'interconnessione dei registri fallimentari. 2.   Il presente regolamento non impedisce agli Stati membri di applicare una tariffa di importo ragionevole per l'accesso ai documenti o alle informazioni aggiuntive di cui all', paragrafo 3, attraverso il sistema dell'interconnessione dei registri fallimentari. 3.   Gli Stati membri possono assoggettare l'accesso alle informazioni obbligatorie riguardanti le persone fisiche che non esercitano un'attività imprenditoriale o professionale indipendente e le persone fisiche che esercitano un'attività imprenditoriale o professionale indipendente, quando la procedura d'insolvenza non si riferisce a tale attività, a criteri di ricerca supplementari relativi al debitore, oltre ai criteri minimi di cui all', paragrafo 2, lettera c). 4.   Gli Stati membri possono esigere che l'accesso alle informazioni di cui al paragrafo 3 sia subordinato a una richiesta dell'autorità competente. Gli Stati membri possono subordinare l'accesso alla verifica di un legittimo interesse ad accedere a tali informazioni. Il richiedente deve poter presentare la richiesta di informazioni per via elettronica con un modulo uniforme attraverso il portale europeo della giustizia elettronica. Se è richiesto un interesse legittimo, è permesso al richiedente di giustificare la propria richiesta fornendo copie in formato elettronico di documenti pertinenti. Il richiedente riceve una risposta da parte dell'autorità competente entro tre giorni lavorativi. Il richiedente non è obbligato a fornire traduzioni dei documenti che giustificano la sua richiesta, né a provvedere ad eventuali costi di traduzione sostenuti dall'autorità competente.
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