Art. 29

Annotazione in pubblici registri di un altro Stato membro

In vigore dal 20 mag 2015
Annotazione in pubblici registri di un altro Stato membro 1.   Qualora la legge di uno Stato membro in cui si trovi una dipendenza del debitore, iscritta in un pubblico registro di tale Stato membro, ovvero la legge dello Stato membro in cui vi sono immobili appartenenti al debitore, esigano che le informazioni sull'apertura di una procedura d'insolvenza di cui all' siano annotate nei registri immobiliari, nei registri delle imprese o in altro pubblico registro, l'amministratore delle procedure di insolvenza o il debitore non spossessato adottano tutte le misure necessarie per garantire detta annotazione. 2.   L'amministratore delle procedure di insolvenza o il debitore non spossessato possono chiedere tale annotazione in qualunque altro Stato membro, a condizione che la legge dello Stato membro in cui è tenuto il registro consenta tale annotazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2015:848:oj#art-29

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo