Art. 28
Pubblicazione in un altro Stato membro
In vigore dal 20 mag 2015
Pubblicazione in un altro Stato membro
1. L'amministratore delle procedure di insolvenza o il debitore non spossessato chiedono che siano pubblicati in qualunque altro Stato membro in cui si trova una dipendenza del debitore, secondo le modalità di pubblicazione previste in detto Stato membro, l'avviso della decisione di apertura della procedura d'insolvenza e, ove opportuno, la decisione che nomina l'amministratore delle procedure di insolvenza. Tali misure di pubblicità indicano, ove opportuno, l'identità dell'amministratore delle procedure di insolvenza nominato e precisano se la norma sulla competenza applicata sia quella dell', paragrafo 1 o paragrafo 2.
2. L'amministratore delle procedure di insolvenza o il debitore non spossessato possono chiedere che le informazioni di cui al paragrafo 1 siano pubblicate in qualunque altro Stato membro in cui l'amministratore delle procedure di insolvenza o il debitore non spossessato lo ritengano necessario, secondo le modalità di pubblicazione previste in detto Stato membro.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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