Art. 23
Restituzione e imputazione
In vigore dal 20 mag 2015
Restituzione e imputazione
1. Il creditore che, dopo l'apertura di una procedura di cui all', paragrafo 1, ottiene con qualsiasi mezzo, in particolare mediante azioni esecutive, soddisfazione totale o parziale del credito con beni di un debitore situati nel territorio di un altro Stato membro, restituisce all' amministratore delle procedure di insolvenza ciò che ha ottenuto, fatte salve le disposizioni degli .
2. Al fine di garantire la parità di trattamento dei creditori, il creditore che, in una procedura di insolvenza, abbia recuperato una quota del proprio credito, partecipa ai riparti effettuati in un'altra procedura soltanto allorché i creditori dello stesso grado o della stessa categoria abbiano ottenuto in tale altra procedura una quota equivalente.
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