Art. 22
Prova della nomina dell'amministratore delle procedure di insolvenza
In vigore dal 20 mag 2015
Prova della nomina dell'amministratore delle procedure di insolvenza
La nomina dell'amministratore delle procedure di insolvenza è formalizzata con la presentazione di una copia conforme all'originale della decisione di nomina o di qualsiasi altro certificato rilasciato dal giudice competente.
Può essere richiesta una traduzione nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro nel cui territorio l'amministratore delle procedure di insolvenza esercita la sue funzioni. Non è richiesta una legalizzazione o altra formalità analoga.
Storico versioni
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