Art. 20
Effetti del riconoscimento
In vigore dal 20 mag 2015
Effetti del riconoscimento
1. La decisione di apertura di una procedura di insolvenza di cui all', paragrafo 1, produce in ogni altro Stato membro, senza altra formalità, gli effetti previsti dalla legge dello Stato di apertura, salvo disposizione contraria del presente regolamento e fintantoché, non è aperta alcuna procedura di cui all', paragrafo 2 in tale altro Stato membro.
2. Gli effetti della procedura di cui all', paragrafo 2, non possono essere contestati negli altri Stati membri. Qualsiasi limitazione dei diritti dei creditori, in particolare una dilazione di pagamento o la remissione di un debito risultante da tale procedura, può essere fatta valere per i beni situati nel territorio di un altro Stato membro soltanto nei confronti dei creditori che vi hanno acconsentito.
Storico versioni
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