Art. 19

Principio

In vigore dal 20 mag 2015
Principio 1.   La decisione di apertura della procedura di insolvenza da parte di un giudice di uno Stato membro competente in virtù dell', è riconosciuta in tutti gli altri Stati membri dal momento in cui essa produce effetto nello Stato di apertura. La disposizione di cui al primo comma si applica anche quando un debitore, per la sua qualità, non può essere assoggettato a una procedura di insolvenza negli altri Stati membri. 2.   Il riconoscimento di una procedura di cui all', paragrafo 1, non osta all'apertura di una procedura di cui all', paragrafo 2, da parte del giudice di un altro Stato membro. Quest'ultima è una procedura secondaria di insolvenza ai sensi del capo III.
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