Art. 18

Effetti della procedura d'insolvenza sui procedimenti giudiziari o arbitrali pendenti

In vigore dal 20 mag 2015
Effetti della procedura d'insolvenza sui procedimenti giudiziari o arbitrali pendenti Gli effetti della procedura d'insolvenza su un procedimento giudiziario o arbitrale pendente relativo a un bene o a un diritto facente parte della massa fallimentare di un debitore sono disciplinati esclusivamente dalla legge dello Stato membro in cui il procedimento è pendente o ha sede il collegio arbitrale.
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