Art. 18
Effetti della procedura d'insolvenza sui procedimenti giudiziari o arbitrali pendenti
In vigore dal 20 mag 2015
Effetti della procedura d'insolvenza sui procedimenti giudiziari o arbitrali pendenti
Gli effetti della procedura d'insolvenza su un procedimento giudiziario o arbitrale pendente relativo a un bene o a un diritto facente parte della massa fallimentare di un debitore sono disciplinati esclusivamente dalla legge dello Stato membro in cui il procedimento è pendente o ha sede il collegio arbitrale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2015:848:oj#art-18