Art. 16
Atti pregiudizievoli
In vigore dal 20 mag 2015
Atti pregiudizievoli
L', paragrafo 2, lettera m), non si applica quando chi ha beneficiato di un atto pregiudizievole per la massa dei creditori prova che:
a)
l'atto è soggetto alla legge di uno Stato contraente diverso dallo Stato di apertura, e
b)
la legge di tale Stato membro non consente, nella fattispecie, di impugnare tale atto con alcun mezzo.
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