Art. 14

Effetti sui diritti soggetti a iscrizione nei pubblici registri

In vigore dal 20 mag 2015
Effetti sui diritti soggetti a iscrizione nei pubblici registri Gli effetti della procedura di insolvenza in ordine ai diritti di un debitore su un bene immobile, su una nave o su un aeromobile, soggetti a iscrizione in un pubblico registro, sono disciplinati dalla legge dello Stato membro sotto la cui autorità si tiene il registro.
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