Art. 13

Contratti di lavoro

In vigore dal 20 mag 2015
Contratti di lavoro 1.   Gli effetti della procedura di insolvenza sul contratto e sul rapporto di lavoro sono disciplinati esclusivamente dalla legge dello Stato membro applicabile al contratto di lavoro. 2.   I giudici dello Stato membro in cui può essere aperta la procedura secondaria di insolvenza restano competenti ad approvare la risoluzione o la modifica dei contratti di cui al presente articolo anche se non sono state aperte procedure d'insolvenza in quello Stato membro. Il primo comma si applica altresì a un'autorità competente, secondo il diritto nazionale, ad approvare la risoluzione o la modifica dei contratti di cui al presente articolo.
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