Art. 12

Sistemi di pagamento e mercati finanziari

In vigore dal 20 mag 2015
Sistemi di pagamento e mercati finanziari 1.   Fatto salvo l', gli effetti della procedura di insolvenza sui diritti e sulle obbligazioni dei partecipanti a un sistema di pagamento o di regolamento o a un mercato finanziario sono disciplinati esclusivamente dalla legge dello Stato membro applicabile a tale sistema o mercato. 2.   La disposizione di cui al paragrafo 1 non osta alle azioni di nullità, di annullamento o di inopponibilità dei pagamenti o delle transazioni in virtù della legge applicabile al sistema di pagamento o al mercato finanziario in questione.
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Sistemi di pagamento e mercati finanziari (Art. 12 Regolamento (UE) 2015/848) — Testo vigente | Portale Normativo