Art. 11

Contratto relativo a un bene immobile

In vigore dal 20 mag 2015
Contratto relativo a un bene immobile 1.   Gli effetti della procedura di insolvenza su un contratto che dà diritto di acquistare un bene immobile o di goderne sono disciplinati esclusivamente dalla legge dello Stato membro nel cui territorio il bene è situato. 2.   Il giudice che ha aperto la procedura d'insolvenza principale è competente ad approvare la risoluzione o la modifica dei contratti di cui al presente articolo laddove a) il diritto dello Stato membro applicabile a detti contratti prescriva che il contratto può essere risolto o modificato solo mediante l'approvazione del giudice che apre la procedura d'insolvenza, e b) non siano state aperte procedure d'insolvenza in quello Stato membro.
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Contratto relativo a un bene immobile (Art. 11 Regolamento (UE) 2015/848) — Testo vigente | Portale Normativo