Art. 10
Riserva di proprietà
In vigore dal 20 mag 2015
Riserva di proprietà
1. L'apertura della procedura di insolvenza nei confronti dell'acquirente di un bene non pregiudica i diritti del venditore fondati sulla riserva di proprietà allorché il bene, nel momento in cui è aperta la procedura, si trova nel territorio di uno Stato diverso dallo Stato di apertura.
2. L'apertura della procedura di insolvenza nei confronti del venditore di un bene dopo la consegna di quest'ultimo non costituisce causa di scioglimento del contratto di vendita, né impedisce che l'acquirente ne acquisti la proprietà qualora, nel momento in cui è aperta la procedura, esso si trovi nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato di apertura.
3. Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 non ostano alle azioni di annullamento, di nullità di inopponibilità di cui all', paragrafo 2, lettera m).
Storico versioni
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