Art. 9

Compensazione

In vigore dal 20 mag 2015
Compensazione 1.   L'apertura della procedura di insolvenza non pregiudica il diritto del creditore di invocare la compensazione del proprio credito con il credito di un debitore, quando la compensazione è consentita dalla legge applicabile al credito del debitore insolvente. 2.   La disposizione di cui al paragrafo 1 non pregiudica le azioni di annullamento, di nullità o di inopponibilità di cui all', paragrafo 2, lettera m).
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Compensazione (Art. 9 Regolamento (UE) 2015/848) — Testo vigente | Portale Normativo