Art. 17
Tutela del terzo acquirente
In vigore dal 20 mag 2015
Tutela del terzo acquirente
Qualora, per effetto di un atto concluso dopo l'apertura della procedura di insolvenza, un debitore disponga a titolo oneroso:
a)
di un bene immobile,
b)
di una nave o di un aeromobile soggetti all'iscrizione in un pubblico registro, o
c)
di valori mobiliari la cui esistenza necessita l'iscrizione in un registro previsto dalla legge,
la validità di detto atto è disciplinata dalla legge dello Stato nel cui territorio è situato il bene immobile o sotto la cui autorità si tiene il registro.
Storico versioni
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