Art. 17 · Tutela del terzo acquirente

Art. 17

Tutela del terzo acquirente

In vigore dal 20 mag 2015
Tutela del terzo acquirente Qualora, per effetto di un atto concluso dopo l'apertura della procedura di insolvenza, un debitore disponga a titolo oneroso: a) di un bene immobile, b) di una nave o di un aeromobile soggetti all'iscrizione in un pubblico registro, o c) di valori mobiliari la cui esistenza necessita l'iscrizione in un registro previsto dalla legge, la validità di detto atto è disciplinata dalla legge dello Stato nel cui territorio è situato il bene immobile o sotto la cui autorità si tiene il registro.
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