Art. 86
Informazioni sul diritto fallimentare nazionale e dell'Unione
In vigore dal 20 mag 2015
Informazioni sul diritto fallimentare nazionale e dell'Unione
1. Affinché le informazioni siano accessibili a tutti, gli Stati membri forniscono, nell'ambito della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale istituita con decisione 2001/470/CE del Consiglio (17), una breve descrizione della legislazione e delle procedure nazionali in materia di insolvenza, in particolare riguardo agli elementi elencati all'articolo7, paragrafo 2.
2. Gli Stati membri aggiornano periodicamente le informazioni di cui al paragrafo 1.
3. La Commissione rende pubbliche le informazioni riguardanti il presente regolamento.
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