Art. 85

Rapporti con le convenzioni

In vigore dal 20 mag 2015
Rapporti con le convenzioni 1.   Il presente regolamento sostituisce nelle relazioni tra gli Stati membri, per le materie che ne sono oggetto, le convenzioni stipulate fra due o più Stati membri, in particolare: a) la convenzione tra il Belgio e la Francia sulla competenza giudiziaria, sull'autorità e sull'esecuzione delle decisioni giudiziarie, dei lodi arbitrali e degli atti autentici, firmata a Parigi l'8 luglio 1899; b) la convenzione tra il Belgio e l'Austria sul fallimento, il concordato e la dilazione di pagamento (con protocollo aggiuntivo del 13 giugno 1973), firmata a Bruxelles il 16 luglio 1969; c) la convenzione tra il Belgio e i Paesi Bassi sulla competenza giudiziaria territoriale, sul fallimento, sull'autorità e sull'esecuzione delle decisioni giudiziarie, dei lodi arbitrali e degli atti autentici, firmata a Bruxelles il 28 marzo 1925; d) il trattato tra la Germania e l'Austria in materia di fallimento e concordato, firmato a Vienna il 25 maggio 1979; e) la convenzione tra la Francia e l'Austria sulla competenza giudiziaria, sul riconoscimento e sull'esecuzione delle decisioni in materia di fallimento, firmata a Vienna il 27 febbraio 1979; f) la convenzione tra la Francia e l'Italia sull'esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale, firmata a Roma il 3 giugno 1930; g) la convenzione tra l'Italia e l'Austria in materia di fallimento e concordato, firmata a Roma il 12 luglio 1977; h) la convenzione tra il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica federale di Germania sul reciproco riconoscimento e la reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie e di altri titoli esecutivi in materia civile e commerciale, firmata all'Aia il 30 agosto 1962; i) la convenzione tra il Regno Unito e il Regno del Belgio sulla reciproca esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (con il relativo protocollo), firmata a Bruxelles il 2 maggio 1934; j) la convenzione tra la Danimarca, la Finlandia, la Norvegia, la Svezia e l'Islanda sul fallimento, firmata a Copenaghen il 7 novembre 1933; k) la convenzione europea su determinati aspetti internazionali del fallimento, firmata ad Istanbul il 5 giugno 1990; l) la convenzione tra la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia e il Regno di Grecia sul reciproco riconoscimento e la reciproca esecuzione delle sentenze, firmata ad Atene il 18 giugno 1959; m) l'accordo tra la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia e la Repubblica d'Austria sul reciproco riconoscimento e la reciproca esecuzione dei lodi e delle decisioni arbitrali in materia commerciale, firmato a Belgrado il 18 marzo 1960; n) la convenzione tra la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia e la Repubblica italiana sulla cooperazione giudiziaria in materia civile e amministrativa, firmata a Roma il 3 dicembre 1960; o) l'accordo tra la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia e il Regno del Belgio sulla cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale, firmata a Belgrado il 24 settembre 1971; p) la convenzione tra il governo della Jugoslavia e la Francia sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale, firmata a Parigi il 18 maggio 1971; q) l'accordo tra la Repubblica socialista cecoslovacca e la Repubblica ellenica sull'assistenza giudiziaria in materia civile e penale, firmato ad Atene il 22 ottobre 1980 e ancora in vigore tra la Repubblica ceca e la Grecia; r) l'accordo tra la Repubblica socialista cecoslovacca e la Repubblica di Cipro sull'assistenza giudiziaria in materia civile e penale, firmato a Nicosia il 23 aprile 1982 e ancora in vigore tra la Repubblica ceca e Cipro; s) il trattato tra il governo della Repubblica socialista cecoslovacca e il governo della Repubblica francese sull'assistenza giudiziaria e il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile, familiare e commerciale, firmato a Parigi il 10 maggio 1984 e ancora in vigore tra la Repubblica ceca e la Francia; t) il trattato tra la Repubblica socialista cecoslovacca e la Repubblica italiana sull'assistenza giudiziaria in materia civile e penale, firmato a Praga il 6 dicembre 1985 e ancora in vigore tra la Repubblica ceca e l'Italia; u) l'accordo tra la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Estonia e la Repubblica di Lituania sull'assistenza giudiziaria e i rapporti giuridici, firmato a Tallinn l'11 novembre 1992; v) l'accordo tra l'Estonia e la Polonia sull'assistenza giudiziaria e i rapporti giuridici in materia civile, del lavoro e penale, firmato a Tallinn il 27 novembre 1998; w) l'accordo tra la Repubblica di Lituania e la Repubblica di Polonia sull'assistenza giudiziaria e i rapporti giuridici in materia civile, familiare, del lavoro e penale, firmato a Varsavia il 26 gennaio 1993; x) la convenzione tra la Repubblica socialista di Romania e la Repubblica ellenica sull'assistenza giudiziaria in materia civile e penale e il relativo protocollo, firmata a Bucarest il 19 ottobre 1972; y) la convenzione tra la Repubblica socialista di Romania e la Repubblica francese sull'assistenza giudiziaria in materia civile e commerciale, firmata a Parigi il 5 novembre 1974; z) l'accordo tra la Repubblica popolare di Bulgaria e la Repubblica ellenica sull'assistenza giudiziaria in materia civile e penale, firmato ad Atene il 10 aprile 1976; a bis) l'accordo tra la Repubblica popolare di Bulgaria e la Repubblica di Cipro sull'assistenza giudiziaria in materia civile e penale, firmato a Nicosia il 29 aprile 1983; a ter) l'accordo tra il governo della Repubblica popolare di Bulgaria e il governo della Repubblica francese sull'assistenza giudiziaria in materia civile, firmato a Sofia il 18 gennaio 1989; a quater) il trattato tra la Romania e la Repubblica ceca sull'assistenza giudiziaria in materia civile, firmato a Bucarest l'11 luglio 1994; a quinquies) il trattato tra la Romania e la Repubblica di Polonia sull'assistenza giudiziaria e i rapporti giuridici nelle cause civili, firmato a Bucarest il 15 maggio 1999. 2.   Le convenzioni di cui al paragrafo 1 continuano a produrre effetti nelle materie disciplinate dal regolamento (CE) n. 1346/2000 per quanto riguarda le procedure iniziate prima dell'entrata in vigore di quest'ultimo. 3.   Il presente regolamento non si applica: a) in uno Stato membro qualora sia incompatibile con gli obblighi in materia fallimentare derivanti da una convenzione stipulata da detto Stato membro con uno o più paesi terzi prima dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1346/2000, b) nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord qualora sia incompatibile con gli obblighi in materia fallimentare e di liquidazione di società insolventi derivanti da accordi con il Commonwealth esistenti al momento dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1346/2000.
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Rapporti con le convenzioni (Art. 85 Regolamento (UE) 2015/848) — Testo vigente | Portale Normativo