Art. 64

Contestazioni sollevate dagli amministratori delle procedure di insolvenza

In vigore dal 20 mag 2015
Contestazioni sollevate dagli amministratori delle procedure di insolvenza 1.   Un amministratore delle procedure di insolvenza nominato in relazione a una società del gruppo può contestare: a) l'inclusione nelle procedure di coordinamento di gruppo delle procedure d'insolvenza per le quali è stato nominato; o b) la persona proposta al ruolo di coordinatore. 2.   Le contestazioni ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo sono presentate al giudice di cui all' entro 30 giorni dalla ricezione della notifica della domanda di apertura di procedure di coordinamento di gruppo dall'amministratore delle procedure di insolvenza di cui al paragrafo 1 del presente articolo. La contestazione può essere presentata mediante il modulo uniforme elaborato in conformità dell'. 3.   Prima di prendere la decisione di partecipare o meno al coordinamento in conformità del paragrafo 1, lettera a), un amministratore delle procedure di insolvenza deve ottenere l'approvazione eventualmente richiesta dalla legge dello Stato di apertura della procedura per la quale è stato nominato.
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