Art. 63

Notifica da parte del giudice adito

In vigore dal 20 mag 2015
Notifica da parte del giudice adito 1.   Il giudice investito di una domanda di apertura di procedure di coordinamento di gruppo notifica quanto prima la domanda di apertura di procedure di coordinamento di gruppo e il coordinatore proposto agli amministratori delle procedure di insolvenza nominati in relazione alle società del gruppo come indicato nella domanda di cui all', paragrafo 3, lettera c), se ritiene che: a) l'apertura di tale procedura serva a facilitare la gestione efficace della procedura d'insolvenza relativa alle diverse società del gruppo; b) nessun creditore di una società del gruppo di cui si prevede la partecipazione alla procedura possa essere svantaggiato finanziariamente dall'inclusione di tale società nella procedura in questione; e c) il coordinatore proposto soddisfi i requisiti di cui all'. 2.   La notifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo elenca gli elementi di cui all', paragrafo 3, lettere da a) a d). 3.   La notifica di cui al paragrafo 1 è inviata con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. 4.   Il giudice adito dà agli amministratori delle procedure di insolvenza coinvolti l'opportunità di essere sentiti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2015:848:oj#art-63

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Notifica da parte del giudice adito (Art. 63 Regolamento (UE) 2015/848) — Testo vigente | Portale Normativo