Art. 71
Il coordinatore
In vigore dal 20 mag 2015
Il coordinatore
1. Il coordinatore è una persona abilitata a svolgere la funzione di amministratore delle procedure di insolvenza ai sensi della legislazione di uno Stato membro.
2. Il coordinatore non è uno degli amministratori delle procedure di insolvenza nominati in relazione a una delle società del gruppo e non deve presentare conflitti di interesse rispetto alle società del gruppo, ai loro creditori o agli amministratori delle procedure di insolvenza nominati per qualsiasi delle società del gruppo.
Storico versioni
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