Art. 73

Lingue

In vigore dal 20 mag 2015
Lingue 1.   Il coordinatore comunica con l'amministratore delle procedure di insolvenza di una società del gruppo partecipante nella lingua concordata con l'amministratore delle procedure di insolvenza stesso o, in assenza di un accordo, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione e del giudice che ha aperto la procedura in relazione a tale società del gruppo. 2.   Il coordinatore comunica con un giudice nella lingua ufficiale applicabile a tale giudice.
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Lingue (Art. 73 Regolamento (UE) 2015/848) — Testo vigente | Portale Normativo