Art. 75

Revoca della nomina del coordinatore

In vigore dal 20 mag 2015
Revoca della nomina del coordinatore Il giudice revoca la nomina del coordinatore, di propria iniziativa o su richiesta dell'amministratore delle procedure di insolvenza di una società del gruppo partecipante, se: a) il coordinatore agisca a detrimento dei creditori di una società del gruppo partecipante; o b) il coordinatore non rispetti gli obblighi incombenti in virtù del presente capo.
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