Art. 75 · Revoca della nomina del coordinatore

Art. 75

Revoca della nomina del coordinatore

In vigore dal 20 mag 2015
Revoca della nomina del coordinatore Il giudice revoca la nomina del coordinatore, di propria iniziativa o su richiesta dell'amministratore delle procedure di insolvenza di una società del gruppo partecipante, se: a) il coordinatore agisca a detrimento dei creditori di una società del gruppo partecipante; o b) il coordinatore non rispetti gli obblighi incombenti in virtù del presente capo.
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