Art. 77
Spese e ripartizione
In vigore dal 20 mag 2015
Spese e ripartizione
1. La retribuzione del coordinatore è adeguata, proporzionata alle funzioni svolte e rispecchia spese ragionevoli.
2. Ultimate le sue funzioni il coordinatore stabilisce il resoconto finale delle spese, con la quota a carico di ciascuna società, e lo presenta a ciascun amministratore delle procedure di insolvenza partecipante e al giudice che apre la procedura di coordinamento.
3. Salvo contestazioni degli amministratori delle procedure di insolvenza entro 30 giorni dalla ricezione del resoconto di cui al paragrafo 2, le spese e le quote a carico di ciascuna società ritengono approvati. Il resoconto è presentato per conferma al giudice che apre la procedura di coordinamento.
4. In caso di contestazioni il giudice che ha aperto la procedura di coordinamento di gruppo decide, su richiesta del coordinatore o di qualsiasi amministratore delle procedure di insolvenza partecipante, in merito alle spese e alla quota a carico di ciascuna società secondo i criteri di cui al paragrafo 1 del presente articolo e tenendo conto della stima dei costi di cui all', paragrafo 1, e, in caso, all', paragrafo 6.
5. Qualunque amministratore delle procedure di insolvenza partecipante può impugnare la decisione di cui al paragrafo 4 secondo la procedura stabilita dal diritto nazionale dello Stato membro in cui è stata aperta la procedura di coordinamento di gruppo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2015:848:oj#art-77