Art. 79

Responsabilità degli Stati membri riguardo al trattamento dei dati personali nei registri fallimentari nazionali

In vigore dal 20 mag 2015
Responsabilità degli Stati membri riguardo al trattamento dei dati personali nei registri fallimentari nazionali 1.   Ogni Stato membro comunica alla Commissione il nome della persona fisica o giuridica, dell'autorità pubblica, del servizio o di qualsiasi altro organismo designato dalla legge nazionale ad esercitare le funzioni di responsabile del trattamento ai sensi dell', lettera d), della direttiva 95/46/CE, in vista della sua pubblicazione sul portale europeo della giustizia elettronica. 2.   Gli Stati membri assicurano l'attuazione delle misure tecniche tese a garantire la sicurezza dei dati personali trattati nei registri fallimentari nazionali di cui all'. 3.   È compito degli Stati membri verificare che il responsabile del trattamento, designato dalla legge nazionale ai sensi dell', lettera d), della direttiva 95/46/CE, garantisca il rispetto dei principi della qualità dei dati, in particolare l'esattezza e l'aggiornamento dei dati conservati nei registri fallimentari nazionali. 4.   Gli Stati membri sono responsabili, ai sensi della direttiva 95/46/CE, della raccolta e della conservazione dei dati nelle banche dati nazionali e delle decisioni prese per rendere tali dati disponibili nel registro interconnesso consultabile attraverso il portale europeo della giustizia elettronica. 5.   Nel quadro dell'informativa agli interessati volta a consentire a questi ultimi di esercitare i loro diritti, in particolare il diritto alla cancellazione dei dati, gli Stati membri informano gli interessati del periodo di accessibilità fissato per i dati personali conservati nei registri fallimentari.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2015:848:oj#art-79

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo