Art. 80

Responsabilità della Commissione relativamente al trattamento dei dati personali

In vigore dal 20 mag 2015
Responsabilità della Commissione relativamente al trattamento dei dati personali 1.   La Commissione esercita le funzioni di responsabile del trattamento ai sensi dell', lettera d), del regolamento (CE) n. 45/2001 conformemente alle sue responsabilità definite al presente articolo. 2.   La Commissione definisce le politiche necessarie e applica le soluzioni tecniche del caso per adempiere alle proprie responsabilità entro i limiti della funzione di responsabile del trattamento. 3.   La Commissione attua le misure tecniche necessarie a garantire la sicurezza dei dati personali in transito, in particolare la riservatezza e l'integrità di qualsiasi trasmissione da e verso il portale europeo della giustizia elettronica. 4.   Gli obblighi della Commissione lasciano impregiudicate le responsabilità degli Stati membri e di altri organismi relativamente al contenuto e al funzionamento delle banche dati nazionali interconnesse da essi gestite.
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Responsabilità della Commissione relativamente al trattamento dei dati personali (Art. 80 Regolamento (UE) 2015/848) — Testo vigente | Portale Normativo