Art. 68
Decisione di aprire una procedura di coordinamento di gruppo
In vigore dal 20 mag 2015
Decisione di aprire una procedura di coordinamento di gruppo
1. Una volta trascorso il periodo di cui all', paragrafo 2, il giudice può aprire una procedura di coordinamento di gruppo qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all', paragrafo 1. In tal caso, il giudice:
a)
nomina un coordinatore;
b)
decide le linee generali del coordinamento; e
c)
decide in merito alla stima dei costi e alla quota a carico di ciascuna società del gruppo.
2. La decisione di aprire una procedura di coordinamento di gruppo è comunicata agli amministratori delle procedure di insolvenza partecipanti e al coordinatore.
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