Art. 67

Conseguenze delle contestazioni sollevate in relazione al coordinatore proposto

In vigore dal 20 mag 2015
Conseguenze delle contestazioni sollevate in relazione al coordinatore proposto Qualora siano state sollevate contestazioni in merito alla persona proposta quale coordinatore da parte di un amministratore delle procedure di insolvenza che non contesta anche l'inclusione nella procedura di coordinamento di gruppo della società in relazione alla quale è stato nominato, il giudice può astenersi dal nominare tale persona e invitare l'amministratore delle procedure di insolvenza che ha sollevato contestazioni a presentare una nuova richiesta a norma dell', paragrafo 3.
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Conseguenze delle contestazioni sollevate in relazione al coordinatore proposto (Art. 67 Regolamento (UE) 2015/848) — Testo vigente | Portale Normativo