Art. 67
Conseguenze delle contestazioni sollevate in relazione al coordinatore proposto
In vigore dal 20 mag 2015
Conseguenze delle contestazioni sollevate in relazione al coordinatore proposto
Qualora siano state sollevate contestazioni in merito alla persona proposta quale coordinatore da parte di un amministratore delle procedure di insolvenza che non contesta anche l'inclusione nella procedura di coordinamento di gruppo della società in relazione alla quale è stato nominato, il giudice può astenersi dal nominare tale persona e invitare l'amministratore delle procedure di insolvenza che ha sollevato contestazioni a presentare una nuova richiesta a norma dell', paragrafo 3.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2015:848:oj#art-67