Art. 65

Conseguenze della contestazione all'inclusione nel coordinamento di gruppo

In vigore dal 20 mag 2015
Conseguenze della contestazione all'inclusione nel coordinamento di gruppo 1.   Qualora un amministratore delle procedure di insolvenza abbia contestato l'inclusione delle procedure in relazione alle quali è stato nominato nelle procedure di coordinamento di gruppo, dette procedure non sono incluse nelle procedure di coordinamento di gruppo. 2.   I poteri del giudice di cui all' o del coordinatore risultanti da tali procedure non hanno effetto riguardo a tale società e non comportano costi per la stessa.
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Conseguenze della contestazione all'inclusione nel coordinamento di gruppo (Art. 65 Regolamento (UE) 2015/848) — Testo vigente | Portale Normativo