Art. 66

Scelta del giudice per le procedure di coordinamento di gruppo

In vigore dal 20 mag 2015
Scelta del giudice per le procedure di coordinamento di gruppo 1.   Qualora almeno due terzi di tutti gli amministratori nominati nelle procedure d'insolvenza delle società del gruppo abbiano convenuto che un giudice di un altro Stato membro avente competenza sia il più appropriato per l'apertura delle procedure di coordinamento di gruppo, tale giudice ha competenza esclusiva. 2.   La scelta del giudice è effettuata mediante accordo comune per iscritto o è documentata per iscritto. Può essere effettuata fino a quando le procedure di coordinamento di gruppo sono state aperte in conformità dell'. 3.   I giudici diversi dal giudice adito ai sensi del paragrafo 1 dichiarano la propria incompetenza a favore di tale giudice. 4.   La domanda di apertura di procedure di coordinamento di gruppo è presentata al giudice convenuto in conformità dell'.
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