Art. 61
Domanda di apertura di procedure di coordinamento di gruppo
In vigore dal 20 mag 2015
Domanda di apertura di procedure di coordinamento di gruppo
1. Le procedure di coordinamento di gruppo possono essere chieste dinanzi a qualsiasi giudice competente per le procedure d'insolvenza riguardanti società facenti parte del gruppo da un amministratore delle procedure di insolvenza nominato in procedure d'insolvenza aperte nei confronti di una società del gruppo.
2. La domanda di cui al paragrafo 1 è presentata in conformità delle condizioni stabilite dalla legge applicabile alle procedure in cui l'amministratore delle procedure di insolvenza è stato nominato.
3. La domanda di cui al paragrafo 1 è corredata dei seguenti elementi:
a)
una proposta relativa alla persona da nominare quale coordinatore di gruppo (il «coordinatore»), informazioni sulla sua ammissibilità ai sensi dell', informazioni sui suoi titoli e il suo accordo scritto a operare come coordinatore;
b)
le linee generali del coordinamento di gruppo proposto e in particolare i motivi per i quali le condizioni di cui all', paragrafo 1, sono soddisfatte;
c)
un elenco degli amministratori delle procedure di insolvenza nominati in relazione alle società del gruppo e, se del caso, i giudici e le autorità competenti coinvolti nelle procedure d'insolvenza delle società del gruppo;
d)
le linee generali dei costi stimati del coordinamento di gruppo proposto e la stima della quota di tali costi a carico di ciascuna società del gruppo.
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