Art. 62

Regola di priorità

In vigore dal 20 mag 2015
Regola di priorità Fatto salvo l', qualora l'apertura di procedure di coordinamento di gruppo sia chiesta dinanzi a giudici di diversi Stati membri, i giudici diversi dal giudice adito in precedenza dichiarano la propria incompetenza a favore di tale giudice.
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Regola di priorità (Art. 62 Regolamento (UE) 2015/848) — Testo vigente | Portale Normativo