Art. 60

Poteri dell'amministratore delle procedure di insolvenza nelle procedure riguardanti società facenti parte di un gruppo di società

In vigore dal 20 mag 2015
Poteri dell'amministratore delle procedure di insolvenza nelle procedure riguardanti società facenti parte di un gruppo di società 1.   L'amministratore delle procedure di insolvenza nominato in una procedura d'insolvenza aperta nei confronti di una società facente parte di un gruppo di società può, nella misura in cui serva a facilitare la gestione efficace della procedura: a) essere sentito nelle procedure aperte nei confronti di un'altra società dello stesso gruppo; b) chiedere la sospensione di qualsiasi provvedimento relativo al realizzo dell'attivo nella procedura aperta nei confronti di un'altra società dello stesso gruppo, purché: i) sia stato proposto, ai sensi dell', paragrafo 2, lettera c), un piano di ristrutturazione per tutte o alcune delle società del gruppo per le quali è stata aperta una procedura d'insolvenza, che presenti ragionevoli possibilità di successo; ii) tale sospensione sia necessaria al fine di garantire l'adeguata attuazione del piano di ristrutturazione; iii) il piano di ristrutturazione sia a vantaggio dei creditori nell'ambito della procedura per la quale è stata richiesta la sospensione; e iv) né la procedura d'insolvenza in cui l'amministratore delle procedure di insolvenza di cui al paragrafo 1 del presente articolo sia stato nominato né la procedura per la quale è stata richiesta la sospensione siano soggette al coordinamento di cui alla sezione 2 del presente capo; c) chiedere l'apertura di una procedura di coordinamento di gruppo ai sensi dell'. 2.   Il giudice che ha aperto la procedura di cui al paragrafo 1, lettera b), sospende in tutto o in parte qualsiasi provvedimento relativo al realizzo dell'attivo nella procedura se ritiene che siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera b). Prima di disporre la sospensione, il giudice sente l'amministratore delle procedure di insolvenza nominato nella procedura per la quale è richiesta la sospensione. La sospensione può essere disposta per il periodo di tempo, non superiore a tre mesi, ritenuto opportuno dal giudice e compatibile con le norme applicabili alla procedura. Il giudice che dispone la sospensione può chiedere all'amministratore delle procedure di insolvenza di cui al paragrafo 1 di prendere qualsiasi misura prevista dal diritto nazionale atta a tutelare gli interessi dei creditori della procedura. Il giudice può prorogare la durata della sospensione per l'ulteriore periodo o periodi che ritenga opportuni e che siano compatibili con le norme applicabili alla procedura, purché le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera b), punti da ii) a iv), continuino ad essere soddisfatte e la durata totale della sospensione (il periodo iniziale insieme a tali proroghe) non superi sei mesi.
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