Art. 59
Spese per la cooperazione e comunicazione nelle procedure riguardanti società facenti parte di un gruppo di società
In vigore dal 20 mag 2015
Spese per la cooperazione e comunicazione nelle procedure riguardanti società facenti parte di un gruppo di società
Le spese per la cooperazione e comunicazione di cui agli articoli da 56 a 60 sostenute da un amministratore delle procedure di insolvenza o da un giudice sono considerate spese delle rispettive procedure.
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