Art. 58

Cooperazione e comunicazione tra amministratori delle procedure di insolvenza e giudici

In vigore dal 20 mag 2015
Cooperazione e comunicazione tra amministratori delle procedure di insolvenza e giudici L'amministratore delle procedure di insolvenza nominato nella procedura d'insolvenza relativa a una società facente parte di un gruppo di società: a) coopera e comunica con qualunque giudice dinanzi al quale sia pendente la domanda di aprire una procedura relativa a un'altra società dello stesso gruppo di società o che l'abbia aperta; e b) può chiedere a tale giudice informazioni sulla procedura relativa all'altra società del gruppo o assistenza nella procedura per la quale è stato nominato, nella misura in cui la cooperazione e la comunicazione di cui sopra servano a facilitare la gestione efficace delle procedure, non comportino conflitto d'interessi e non siano incompatibili con le norme ad esse applicabili.
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