Art. 56
Cooperazione e comunicazione tra amministratori delle procedure di insolvenza
In vigore dal 20 mag 2015
Cooperazione e comunicazione tra amministratori delle procedure di insolvenza
1. Se la procedura d'insolvenza riguarda due o più società facenti parte di un gruppo di società, l'amministratore delle procedure di insolvenza nominato nella procedura relativa a una società del gruppo coopera con l'amministratore delle procedure di insolvenza nominato nella procedura relativa ad un'altra società dello stesso gruppo, nella misura in cui tale cooperazione serva a facilitare la gestione efficace di tale procedura, non sia incompatibile con le norme ad essa applicabili e non comporti conflitto d'interessi. Tale cooperazione può assumere qualsiasi forma, compresa quella della conclusione di accordi o protocolli.
2. Nell'attuare la cooperazione di cui al paragrafo 1, gli amministratori delle procedure di insolvenza:
a)
si scambiano quanto prima ogni informazione potenzialmente utile all'altra procedura, purché siano presi opportuni accorgimenti per proteggere le informazioni riservate;
b)
verificano la possibilità di coordinare la gestione e la sorveglianza degli affari delle società del gruppo sottoposte a procedure d'insolvenza e, in caso affermativo, coordinano tale gestione e sorveglianza;
c)
verificano la possibilità di una ristrutturazione delle società del gruppo sottoposte a procedure d'insolvenza e, in caso affermativo, si coordinano quanto alla proposta e alla negoziazione di un piano di ristrutturazione coordinato.
Ai fini delle lettere b) e c), tutti o alcuni degli amministratori delle procedure di insolvenza di cui al paragrafo 1 possono convenire di conferire ulteriori poteri all'amministratore delle procedure di insolvenza nominato in una delle procedure laddove un tale accordo sia consentito dalle norme applicabili a ciascuna procedura. Possono altresì convenire la ripartizione di taluni compiti tra di essi, laddove una tale ripartizione sia consentita dalle norme applicabili a ciascuna procedura.
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