Art. 54
Obbligo di informare i creditori
In vigore dal 20 mag 2015
Obbligo di informare i creditori
1. Non appena è aperta una procedura in uno Stato membro, il giudice competente di detto Stato o l'amministratore delle procedure di insolvenza nominato da tale giudice informa senza ritardo i creditori stranieri conosciuti.
2. L'informazione di cui al paragrafo 1, trasmessa mediante una nota individuale, riguarda in particolare i termini da rispettare, le sanzioni previste circa i termini, l'organo o l'autorità legittimati a ricevere l'insinuazione dei crediti e altri provvedimenti prescritti. La nota indica anche se i creditori titolari di un privilegio o di una garanzia reale devono insinuare il credito. La nota include inoltre copia del modulo uniforme per l'insinuazione di crediti di cui all' o le informazioni su dove reperire detto modulo.
3. Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono comunicate mediante il modulo uniforme di nota elaborato a norma dell'. Il modulo è pubblicato sul portale europeo della giustizia elettronica e reca l'intestazione «Avviso di procedura d'insolvenza» in tutte le lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione. È trasmesso nella lingua ufficiale dello Stato di apertura oppure, ove tale Stato membro abbia più lingue ufficiali, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del luogo in cui è stata aperta la procedura d'insolvenza, o in un'altra lingua che detto Stato ha indicato di poter accettare ai sensi dell', paragrafo 5, qualora possa presumersi che tale lingua sia più facilmente comprensibile per i creditori stranieri.
4. Nelle procedure d'insolvenza relative a una persona fisica che non esercita un'attività imprenditoriale o professionale, l'uso del modulo uniforme di cui al presente articolo non è obbligatorio se non è richiesto ai creditori di far verificare i loro crediti per l'accertamento degli stessi nella procedura.
Storico versioni
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