Art. 52

Provvedimenti conservativi

In vigore dal 20 mag 2015
Provvedimenti conservativi Allorché, per garantire la conservazione dei beni del debitore, il giudice di uno Stato membro competente ai sensi dell', paragrafo 1, nomina un curatore provvisorio ai fini di garantire la conservazione dei beni di un debitore, tale curatore provvisorio è legittimato a chiedere tutti i provvedimenti conservativi per i beni del debitore che si trovano in un altro Stato membro, previsti dalla legge di detto Stato membro, per il periodo che separa la richiesta dalla decisione di apertura di una procedura di insolvenza.
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Provvedimenti conservativi (Art. 52 Regolamento (UE) 2015/848) — Testo vigente | Portale Normativo