Art. 53

Diritto di insinuazione dei crediti

In vigore dal 20 mag 2015
Diritto di insinuazione dei crediti Un creditore straniero può insinuare i crediti nella procedura d'insolvenza con qualunque mezzo di comunicazione ammesso dalla legge dello Stato di apertura. Ai fini esclusivi dell'insinuazione dei crediti non è obbligatorio essere rappresentati da un avvocato o da un altro professionista legale.
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